In termini generali prevede una serie di misure e norme che concedono agli operatori economici dei paesi firmatari un trattamento preferenziale idoneo a competere e collaborare nei mercati in maniera piú aperta e favorevole.
Tutti i prodotti industriali saranno liberi da dazi doganali entro il 2007. A livello di volume, nel 2003 il 52% delle esportazioni europee entreranno nel mercato messicano senza dazi mentre per il rimanente 48% i dazi saranno in media del 5%.
A livello di agricoltura e pesca, settori ritenuti sensibili dalle autorità e dagli stessi operatori dei paesi europei, l’Accordo prevede un rapido e pieno accesso al mercato per i prodotti europei, mentre anche per quanto riguarda il settore dei servizi l'apertura si presenta sufficientemente ampia.
Nel settore degli investimenti è stato ratificato l ’impegno alla loro liberalizzazione.
L’Accordo comprende infine un insieme di temi come la concorrenza, la protezione della proprietà intellettuale ed un efficiente meccanismo per la risoluzione delle controversie commerciali.
Si tratta quindi di un accordo che copre in pratica il 95% del totale del commercio attuale oltre ad essere compatibile con le corrispondenti disposizioni della OMC, in particolare dell'Art. XXIV del Gatt.
Commercio in generale
La liberalizzazione riguarda il 100% del commercio dei prodotti industriali, il 62% del commercio di prodotti agricoli e il 99,5% del commercio del settore della pesca, per cui in totale viene coperto il 95% dell'attuale commercio bilaterale.
La liberalizzazione totale verrà comunque realizzata in forma equilibrata e si concluderà in un periodo massimo di dieci anni.
Prodotti industriali
In questo settore, che costituisce il 92,8% del commercio bilaterale totale, l'obbiettivo dell’Accordo è quello di ristabilire la competitività delle esportazioni europee in Messico e viceversa, considerando la riduzione registratasi negli ultimi anni soprattutto a partire dall'entrata in vigore del Nafta.
Il Messico liberalizza dal 1 luglio il 47% delle importazioni europee di tutti i prodotti industriali, mentre un ulteriore 5% verrà liberalizzato nel 2003.
Per quanto riguarda il rimanente 48% , che dovrà essere liberalizzato per il 2005 o il 2007, si è accordato un piano specifico di liberalizzazione doganale che prevede un dazio massimo del 5% nel 2003.
Dal canto suo la Comunità Europea liberalizza dal 1 luglio l'82% delle importazioni di prodotti industriali provenienti dal Messico ed il restante 18% dal 1 gennaio 2003.
Il dazio di partenza per il calcolo delle riduzioni è quello in vigore prima del 1 gennaio 1999, data in cui fu applicato un aumento dei dazi allora in vigore, mentre aggiuntivamente il Messico elimina gli aumenti dei dazi applicati dal 1995 alle calzature ed a determinati prodotti tessili. Per la Comunità Europea la riduzione doganale partirà dai livelli SPG o, se non applicabili, dai tipi NMF in vigore.
E' stato concordato anche un pacchetto di misure specifiche per il settore automobilistico, che comprende l’impegno da parte messicana di eliminare il decreto settoriale a partire dal 1 gennaio 2004 e consentire un maggior accesso alle autovetture costruite nella Comunità Europea. I dazi doganali passano da subito dal 20% al 3,3% per essere eliminati completamente nel 2003. Tali condizioni si applicano all'interno di un contingente doganale preferenziale del 15% del mercato messicano (attualmente le importazioni rappresentano appena il 2%) totalmente soppresso dal 1 gennaio 2007.
Regole di origine
In questo campo le regole di origine armonizzate della Comunità Europea verranno applicate alla maggior parte dei prodotti industriali, salvo in alcuni settori per i quali sarà adottata una maggiore flessibilità.
Si tratta ad esempio dei veicoli e della componentistica auto, in considerazione dell'opportunità di dar tempo alle aziende messicane di adeguarsi alle norme europee.
Nella maggior parte dei casi in cui le regole di origine hanno subito un adattamento, si è tenuto conto della mancanza in Messico di materie prime o parti (ad esempio settore chimico ed autoparti).
Prodotti agricoli e della pesca
La liberalizzazione riguarda il 62% dei prodotti compresi in queste categorie e la Comunità Europea ha un accesso relativamente rapido e garantito per alcuni dei suoi prodotti piú importanti come vino, alcolici e olio di oliva. In cambio al Messico viene riconosciuto un accesso preferenziale per alcuni dei suoi prodotti come succo di arancia concentrato, avocado e fiori recisi.
Tali disposizioni saranno completate con una serie di disposizioni relative a misure sanitarie e fitosanitarie con un impegno da parte del Messico al superamento delle barriere attualmente in vigore e relative all'introduzione di carne di maiale e derivati.
Per quanto riguarda infine la pesca è stato approvato un insieme di misure dirette a liberalizzare piú del 99% dell'attuale volume del commercio, tenendo conto anche delle particolari sensibilità del mercato europeo.
Servizi
In questo ambito tutti i settori (servizi finanziari, telecomunicazioni, energia, turismo ed ambiente) sono inclusi, mentre quelli audiovisivi, il trasporto marittimo e quello aereo restano esclusi. Dal momento dell'entrata in vigore dell’Accordo gli operatori europei potranno avere un accesso al mercato che in termini globali equivale a quello di cui godono attualmente i soci commerciali del Messico, in particolare Canada e Stati Uniti.
Nel settore dei servizi finanziari, in particolare, le banche, le istituzioni finanziarie e assicurative europee possono stabilirsi direttamente in Messico, al pari di quelle statunitensi e canadesi.
L’Accordo prevede infine la liberalizzazione totale del settore da raggiungere in un periodo di dieci anni dalla sua entrata in vigore.
Investimenti
In questo campo è prevista una liberalizzazione degli investimenti a partire dal terzo anno dell’Accordo, mentre la liberalizzazione dei relativi pagamenti avrà luogo fin dalla sua entrata in vigore.
Contratti e appalti pubblici
L’accordo fissa delle disposizioni relative al settore, fondamentalmente analoghe a quelle del Nafta. Le priorità ideentificate dall'Europa nel settore petrolchimico, elettrico e edile sono quindi ampiamente rispettate. In cambio la Comunità Europea permette un accesso analogo nel quadro di quanto previsto dall’OMC. Prima comunque dell'entrata in vigore di tale capitolo le parti hanno convenuto uno scambio di informazioni relative alle liste indicative dei servizi pubblici.
Proprietà intellettuale
La protezione dei diritti della proprietà intellettuale, come patenti, marchi commerciali e diritti di autore, si inserisce nel quadro delle norme internazionali in vigore. Viene costituito un comitato speciale per verificare le problematiche relative all'applicazione di tali diritti.
Sul tema della concorrenza le misure convenute comprendono meccanismi di cooperazione che permettono una piú semplice applicazione delle rispettive legislazioni sul tema.
Infine viene previsto un meccanismo di soluzione delle controversie con lo scopo di garantire l'applicazione delle disposizioni dell’Accordo senza pregiudicare i rispettivi diritti delle parti nel quadro dell’OMC.
Meccanismi di riduzione doganale per importazioni provenienti dall’Europa.
Le riduzioni doganali previste dall’Accordo non sono uguali per tutte le merci e rispondono a schemi diversi in funzione dei codici doganali delle stesse.
In termini generali sono previsti quattro schemi di riduzione :
1. Riduzione immediata
Al momento dell'entrata in vigore (1 luglio) sono eliminati tutti i dazi di importazione per le merci che nell'Annesso II dell’Accordo sono indicate con la lettera "A"
2. Riduzione scaglionata (fino al 1 gennaio 2003)
Al momento dell'entrata in vigore i dazi delle merci elencate nell'Annesso II e indicate con la lettera B saranno eliminati in quattro tappe di pari percentuale, la prima delle quali inizierà appunto al momento dell'entrata in vigore dell’ Accordo e le successive tre entreranno in vigore a partire dal primo gennaio di ogni anno per essere completate il 1 gennaio del 2003.
3. Riduzione scaglionata (fino al 1 gennaio 2005)
I dazi di importazione delle merci indicate nel citato Annesso II con la lettera B + saranno eliminati secondo il seguente schema :
|
Dazio base |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
20 |
18 |
12 |
8 |
5 |
2.5 |
0 |
|
15 |
13 |
10 |
7 |
5 |
2.5 |
0 |
|
10 |
8 |
6 |
4 |
4 |
2 |
0 |
|
7 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
5 |
4 |
3 |
2 |
2 |
1 |
0 |
4. Riduzione scaglionata (fino al 1 gennaio 2007)
I dazi di importazione delle merci indicate nell'Annesso II con la lettera C saranno eliminati secondo il seguente schema :
|
Dazio base |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
20 |
18 |
12 |
8 |
5 |
5 |
4 |
3 |
0 |
|
15 |
13 |
10 |
7 |
5 |
5 |
4 |
3 |
0 |
|
10 |
8 |
6 |
5 |
4 |
4 |
3 |
1 |
0 |
|
7 |
5 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
1 |
0 |
|
5 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |