Normative

Le imprese straniere che desiderino intraprendere attività commerciali dirette con gli EAU fornendo beni e servizi dall’estero devono necessariamente nominare un agente commerciale gia’ presente sul mercato, di nazionalità emiratina o una società che abbia capitale sociale almeno al 51% di proprietà di un emiratino, abilitati ad effettuare operazioni di import/export avvalendosi di "licenze commerciali" che specificano i beni che possono essere importati e l’area territoriale di riferimento (possono essere anche specifiche per ogni emirato).

La rescissione o il rifiuto di rinnovare un contratto con un’agenzia commerciale non è permesso a meno che l’importatore presenti al Commercial Agencies Committee o ad un tribunale (ove applicabile) «una ragione concreta a giustificazione della rescissione o del mancato rinnovo». Questa limitazione puo' rappresentare un serio deterrente per le imprese straniere ad intraprendere operazioni commerciali.

TIPOLOGIE DI SOCIETA’

- Società in mainland: obbligatorio partner emiratino con 51% della proprietà. Da luglio 2019, e successiva integrazione di aprile 2020, è stata prevista la possibilità di proprietà straniera fino al 100% per ben 122 settori, tra i quali anche la manifattura e l'agroalimentare. Sebbene si tratti di una deregulation significativa, questa normativa sembra per lo più rivolta ad attrarre nel paese aziende medio/grandi, considerato l’elevato importo minimo di capitale sociale richiesto (€ 0,5M; € 1,9M; € 3,8M fino a € 25M).

- Società in Free Zone: fino 100% proprietà straniera ed esenzione daziaria per le attività di riesportazione;

- Filiale di casa madre straniera: consentita senza necessità’ di socio emiratino ma con nomina di un «national agent» di nazionalità emiratina.

DAZI, TARIFFE E CERTIFICAZIONI

- Dazio generale pari al 5% del valore commerciale dichiarato della merce sulla maggior parte delle tipologie di beni, con eccezioni (tabacco, alcol e derivati).

- La merce importata nelle Free Trade Zones non è soggetta ai dazi doganali

- Dal 2003 vige il sistema unificato di tariffe applicabili sui beni provenienti dagli Stati extra GCC che incorpora il concetto del “primo punto di entrata della merce” per la riscossione dei dazi, che andranno poi versati allo Stato di destinazione finale della merce.

- I prodotti alimentari devono essere muniti di etichettature in arabo anche sugli imballaggi e rispettare tutta la normativa su food security:  https://www.dm.gov.ae/en/Business/FoodSafetyDepartment/Pages/default.aspx

- La carne importata deve avere un certificato sanitario dal paese di origine e un certificato halal emesso da un centro riconosciuto nel paese di origine

- E' fatto divieto di promozione di bevande alcoliche, vino incluso, che tuttavia possono essere importate e distribuite solo attraverso specifici operatori autorizzati (oligopolio).