Nuove regole per andare in Italia

Dall’8 ottobre, chi si reca in Italia dopo aver soggiornato o transitato nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti, deve:

1) sottoporsi ad un test per il coronavirus;

2) comunicare il proprio arrivo al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;

3) compilare un’autocertificazione.

Tali nuovi disposizioni si applicano almeno fino al 15 ottobre al Regno Unito (comprese le Isole del Canale, l’Isola di Man e Gibilterra) oltre che a Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Spagna.

Si può adempiere all’obbligo di effettuare il test nelle seguenti modalità:

1. sottoponendosi ad un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone nel Regno Unito non più di 72 ore prima dell’ingresso in Italia ed esibendo un esito negativo ai responsabili per i controlli;

2. sottoponendosi ad un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone in aeroporto all’arrivo in Italia, ove tale servizio è offerto (ad es. a Roma Fiumicino s e a Milano Malpensa)

3. sottoponendosi ad un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In tal caso occorre andare in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora dal momento dell’arrivo in Italia fino alla comunicazione dell’esito negativo del test.

Nel caso in cui un passeggero risulti positivo al test prima della partenza, non sarà possibile procedere al viaggio. In caso di test positivo una volta arrivati in Italia, l’autorità sanitaria comunicherà i protocolli da osservare.

Sono esentati dall’obbligo di tampone e di segnalazione della propria presenza all’autorità sanitaria (DPCM del 7 settembre, art. 1 comma 3) coloro che nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia non abbiano soggiornato o transitato in: Bulgaria, Romania; Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Peru', Repubblica dominicana, Serbia; e che soddisfino una delle seguenti condizioni da dichiarare tramite autocertificazione (DCPM del 7 agosto, art. 6 comma 7):

1. chiunque, indipendentemente dalla nazionalità, fa ingresso in Italia per un periodo massimo di 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo allo scadere di tale periodo o di lasciare immediatamente il territorio italiano o di contattare l’autorità sanitaria locale ed iniziare un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni;

2. chiunque, indipendentemente dalla nazionalità, transita con mezzo privato nel territorio italiano per un periodo massimo di 36 ore, con l’obbligo allo scadere di tale periodo o di lasciare immediatamente il territorio italiano o di contattare l’autorità sanitaria locale ed iniziare un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni;

3. i cittadini e i residenti del Regno Unito o di altri Stati degli elenchi A, B, C e D  che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

4. il personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

5. i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

6. il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

7. i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e al personale della polizia di Stato nell'esercizio delle loro funzioni;

8. gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

9. l'equipaggio dei mezzi di trasporto; il personale viaggiante; gli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; gli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute, anche se hanno soggiornato o transitato nei Paesi degli elenchi C e F (DCPM del 7 agosto, art. 6 comma 6):

Prima di partire per l’Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione,visitandone i rispettivi siti web.

È disponibile un questionario per assistere i viaggiatori nell’identificare gli obblighi da seguire per chi viaggia dall’estero verso l’Italia, a seconda del Paese d’origine dello spostamento e delle diverse fattispecie identificate dalla normativa italiana in vigore. Il questionario ha un carattere informativo.

Si ricorda che la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario non si estendono ai componenti del nucleo familiare eventualmente già presenti in Italia e che l'isolamento può essere trascorso anche in un luogo diverso dalla propria abitazione, scelto dall'interessato.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, vige l’obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all’autorità sanitaria.

Qualora si programmi di rientrare, si suggerisce di dotarsi di un dispositivo di protezione individuale (come una mascherina chirurgica) in previsione del viaggio.

 

Fonte: Ambasciata d'Italia Londra