SPOSTAMENTI TRA REGNO UNITO E ITALIA FINO AL 30 AGOSTO

Gli spostamenti da/per il Regno Unito sono regolati dal DPCM 2 marzo 2021 e dall'ordinanza 29 luglio 2021.

Il DPCM continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi sono contenuti nell’Allegato 20.

Il Regno Unito è incluso, dal 31 luglio, nell’elenco “D” di Paesi. Per la normativa italiana non sono previsti specifici motivi per l’ingresso in Italia per chi abbia soggiornato o transitato in questi paesi nei 14 giorni precedenti.

Per gli arrivi dal Regno Unito sono in vigore i seguenti obblighi:

1. Tampone molecolare o antigenico (non il test rapido NHS), con esito negativo, effettuato entro 48 ore prima della partenza.

2. Compilazione del “Passenger Locator Form”.

3. Isolamento di 5 giorni in Italia all’indirizzo indicato nel form.

4. Tampone molecolare o antigenico al quinto giorno, con esito negativo per poter interrompere l’isolamento.

Attenzione alle regole in vigore sugli ingressi nel Regno Unito dall’estero (vedi paragrafo qui sotto) e sulle disposizioni per gli spostamenti sul territorio italiano disponibili ai link seguenti:

- Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia

Questionario interattivo 

Nei paragrafi seguenti, maggiori dettagli su queste disposizioni.

Dal 31 luglio al 30 agosto 2021, chi entra in Italia avendo soggiornato o transitato nel Regno Unito (inclusi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche a Cipro) nei 14 giorni precedenti deve:

  • presentare al vettore areo e a qualunque altro soggetto autorizzato a chiederlo l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia. Si ricorda che i test NHS non sono utilizzabili per viaggi all'estero. I test vanno svolti privatamente presso laboratori o farmacie. I bambini sotto i sei anni di età sono esentati dal test molecolare o antigenico per l’ingresso in Italia.
     
  • Compilare un modulo di localizzazione in formato digitale. La polizia di frontiera potrà comunque richiedere la compilazione del modulo in formato cartaceo. È necessario compilare un form per ogni passeggero adulto, mentre i minori potranno essere registrati sul form del genitore o del tutore legale con cui viaggiano.
     
  • Osservare 5 giorni di isolamento fiduciario all'indirizzo comunicato nel "passenger locator form".
     
  • Effettuare un test molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni di isolamento fiduciario.

A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19 alcune casistiche di viaggiatori elencate di seguito sono esentate da: obbligo di test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia, obbligo di isolamento fiduciario della durata di 5 gg e obbligo di tampone alla conclusione dell’isolamento. Resta per tutti l’obbligo di compilazione del “passenger locator form”.

Le esenzioni appena citate riguardano i casi previsti dal dpcm 2 marzo 2021 all’art. 51, co. 7, lettere:

a) equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) personale viaggiante;

c) movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;

l) lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

o) alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

- Le stesse esenzioni si applicano inoltre a:

1. chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale. In mancanza, occorera' iniziare l'isolamento fiduciario di 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e sottoporsi alla fine di questo periodo a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;

2. chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare l’isolamento fiduciario di 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e di sottoporsi alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;

3. chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;

4. in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

Nei casi 3 e 4 non si applica neppure l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form.

Nei seguenti casi si è esenti da isolamento di 5 giorni ma si deve effettuare il test molecolare o antigenico prima della partenza verso l’Italia e compilare il “passenger locator forme” (art. 6 comma 1 dell’ordinanza 29 luglio 2021). Ciò sempre a condizione che non insorgano sintomi da Covid-19

d) ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

e) ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

h) cittadini e residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;

i) personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

m) personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;

n) funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

p) ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;

q) ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’articolo 49, comma 5.

Si ricorda che la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario non si estendono ai componenti del nucleo familiare eventualmente già presenti in Italia e che l'isolamento può essere trascorso anche in un luogo diverso dalla propria abitazione, scelto dall'interessato.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, vige l’obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all’autorità sanitaria. 

INGRESSI NEL REGNO UNITO DALL’ESTERO: CON CERTIFICAZIONE VERDE / GREEN PASS EUROPEO

Dal 02/08/21, i passeggeri in arrivo in Inghilterra, Galles e Scozia da destinazioni classificate come a rischio medio (l'intera lista arancione britannica, compresa l’Italia, ma non la Francia) che abbiano completato il ciclo di vaccinazione secondo le modalità prescritte in Italia (o in un altro Stato membro UE, in Islanda, in Norvegia, negli Stati Uniti o in Svizzera) potranno beneficiare di procedure di ingresso semplificate.

I viaggiatori dovranno sottoporsi ad un tampone pre-partenza (nei tre giorni precedenti il giorno del viaggio), ad un tampone di monitoraggio (entro il 2° giorno dopo l’arrivo, c.d. “day 2 test”) e dovranno compilare un passenger locator form, indicando lì gli estremi della prenotazione del “day 2 test” e dichiarando di aver completato un ciclo di vaccinazione, ma non dovranno più osservare un periodo di isolamento cautelare o sottoporsi ad un tampone di monitoraggio dell’8° giorno.

L’esibizione della certificazione verde / green pass europeo sarà richiesta all’imbarco o ai controlli all’arrivo in Inghilterra, Galles e Scozia (l’Irlanda del Nord non ha indicato se intenda adottare simili misure).

INGRESSI NEL REGNO UNITO DALL’ESTERO: PERSONE VACCINATE DALL’NHS

Dal 19/07/21, i cittadini britannici e gli stranieri residenti nel Regno Unito che abbiano completato un ciclo divaccinazione con il sistema sanitario britannico NHS non devono più osservare un periodo di isolamento cautelare o sottoporsi ad un tampone di monitoraggio dell’8° giorno in occasione del rientro nel Regno Unito da destinazioni classificate come a rischio medio (l'intera lista arancione britannica, inclusa l’Italia, ma non la Francia). Lo status vaccinale dovrà essere dimostrato utilizzando l’app NHS o un’attestazione cartacea fornita dal sistema sanitario britannico.

Queste facilitazioni saranno soggette a due condizioni: 1) che almeno 14 giorni siano trascorsi dalla somministrazione della seconda dose di vaccino; 2) che la vaccinazione sia avvenuta nell’ambito della campagna vaccinale britannica.

Continuano gli obblighi di sottoporsi ad un tampone nei tre giorni precedenti la partenza con destinazione il Regno Unito di compilare un passenger locator form e di prenotare un tampone di monitoraggio a pagamento da svolgersi entro il 2° giorno dopo l’arrivo.

Per i minori che viaggino al seguito di adulti doppi vaccinati da Paesi in lista arancione, saranno previste le seguenti esenzioni: i bambini fino ai quattro anni saranno esentati da qualsiasi tampone e dall’obbligo di isolamento cautelare; per i bambini dai 5 ai 10 anni, sarà richiesto solo un tampone in occasione del 2° giorno dopo l’arrivo, ma non il tampone pre-partenza o il tampone dell’8° giorno; i minori dagli 11 ai 17 anni saranno esentati dall’obbligo di isolamento cautelare e dal tampone dell’8° giorno, ma dovranno sottoporsi a tampone pre-partenza e entro il 2° giorno dopo l'arrivo:

Immagine rimossa.

(Fonte)

INGRESSI NEL REGNO UNITO DALL’ESTERO: IN ASSENZA DI VACCINAZIONE COMPLETA

Ai viaggiatori che non abbiano ricevuto un ciclo completo di vaccinazione (vedi sopra), il governo britannico richiede di osservare tre adempimenti (salvo cambiamenti, in vigore fino al 16/05/2021), menzionati sinteticamente qui sotto:

1) presentare il risultato negativo di un tampone COVID-19 effettuato nei tre giorni precedenti il giorno della partenza e che soddisfi i parametri specificati dal governo britannico;

2) compilare un formulario online (“travel locator form”) nei due giorni precedenti il giorno della partenza;

3) osservare un isolamento cautelare di durata ordinaria di 10 giorni (con modalità specifiche a seconda dei paesi visitati prima dell’arrivo nel Regno Unito) e sottoporsi a tamponi di controllo dopo l’arrivo nel Regno Unito.

È richiesto che il risultato del tampone pre-partenza sia in lingua inglese, francese o spagnola e indichi, oltre all’esito negativo dell’esame, il nome del viaggiatore come indicato sul passaporto/carta d’identità, la data di nascita, la denominazione dell’esame effettuato e i recapiti del centro medico che lo ha effettuato. Il test può essere effettuato nei tre giorni precedenti la data della partenza (“For example, if you travel on Friday, you must take a test on the Tuesday, Wednesday or Thursday”).

Le modalità di svolgimento del periodo di isolamento cautelare e dei tamponi di sorveglianza dipendono dal livello di rischio che il Regno Unito associa alle aree visitate nei precedenti 10 giorni:

1) i viaggiatori che nei 10 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in paesi considerati ad alto rischio (c.d. red countries) dovranno svolgere un isolamento cautelare di 10 giorni solo presso alberghi indicati dal governo britannico e sottoporsi a tamponi in occasione del 2° e 8° giorno dopo l’arrivo (con costi a carico degli interessati, indicando gli estremi della prenotazione del “managed quarantine facility package https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england” sul formulario online);

2) viaggiatori che abbiano transitato solo in paesi considerati a medio rischio (c.d. amber countries), compresa l’Italia, potranno svolgere l’isolamento cautelare in un luogo di propria scelta e dovranno prenotare e sottoporsi a tamponi di monitoraggio in occasione del 2° e 8° giorno dopo l’arrivo (prenotandoli prima dell’arrivo da una lista di fornitori autorizzati con costi a carico degli interessati ed indicando gli estremi della prenotazione dei tamponi sul formulario online); vi è inoltre la possibilità di ridurre il periodo di isolamento cautelare da 10 a 5 giorni sottoponendosi ad un ulteriore tampone (c.d. “test to release”, in aggiunta al tampone prima della partenza e ai tamponi in occasione del secondo e dell’ottavo giorno dopo l’arrivo) seguendo le indicazioni del governo britannico;

3) viaggiatori da paesi a basso rischio (c.d. green countries) non sono soggetti a isolamento cautelare, ma dovranno prenotare e sottoporsi ad un tampone di monitoraggio in occasione del 2° giorno dopo l’arrivo (con costi a carico degli interessati, indicando gli estremi della prenotazione dei tamponi sul formulario online).

Durante l’isolamento, è obbligatorio osservare le istruzioni sulla quarantena del governo britannico e sarà consentito uscire dall’hotel o dall’indirizzo privato indicato solo in caso di cure mediche urgenti, necessità di supporto dei servizi sociali, necessità di generi alimentari e/o medicinali che non possono essere procurati con consegne a domicilio o da familiari o amici, funerale di un parente stretto, emergenza (es. incendio nel luogo di auto-isolamento).

L’osservanza di queste norme sarà soggetta a controlli all’imbarco e alla frontiera britannica, con la possibilità di respingimento, di arresto o di sanzioni (£1000 per violazioni dell’isolamento cautelare, di £500 in assenza di risultato negativo di test Covid-19 e di £200 per chi non abbia compilato una dichiarazione sanitaria), oltre che attraverso controlli telefonici e a domicilio durante il periodo di auto-isolamento cautelare.

Sono esentati dall’obbligo di tampone pre-partenza i bambini di età fino inferiore agli 11 anni, quanti si recano o accompagnano pazienti nel Regno Unito per trattamenti sanitari urgenti e limitate categorie professionali; esenzioni dalla quarantena sono previste solo per limitate categorie di viaggiatori: tra questi, gli autotrasportatori, i ricercatori ed il personale sanitario e (dal 29/06) gli investitori internazionali, con modalità e requisiti specifici per ciascuna categoria. È disponibile una lista completa delle esenzioni.

L’obbligo di prenotare e sottoporsi a tampone di monitoraggio del 2° giorno si applica anche a quanti intendano ripartire dal Regno Unito entro prima della data di svolgimento del tampone: in quel caso, il tampone dovrà comunque essere prenotato e l’estremo della prenotazione indicato sul formulario elettronico (“If you’re travelling to England for less than 10 days, you … must still book your day 2 and day 8 travel tests, even if you will no longer be in England on the dates of the tests. You only need to take the tests if you’re still in the country on those dates”).

Quanti intendano permanere sul territorio britannico per un periodo inferiore ai 10 giorni (per esempio, viaggiatori in transito con necessità di pernottare nel Regno Unito) sono tenuti ad osservare l’isolamento durante la permanenza sul territorio britannico, ma potranno interrompere la quarantena per recarsi al confine e lasciare il Regno Unito.

Per chi intenda ripartire dal Regno Unito entro il settimo giorno successivo alla data d’arrivo, è possibile prenotare un tampone di monitoraggio per il solo 2° giorno e inserire nel formulario elettronico il codice di prenotazione per un “day 2 test”.

viaggiatori in transito in aeroporti inglesi sono esentati dal prenotare tamponi di monitoraggio per il 2° e l’8° giorno, ma non dal tampone pre-partenza e dalla compilazione del passenger locator form.

Per viaggi con destinazione finale nel Regno Unito ma al di fuori dell’Inghilterra, si prega di fare riferimento alle indicazioni diramate dalle regioni autonome del Galles, dell’Irlanda del Nord e della Scozia o dalle autorità delle Isole del Canale (Guernsey e Jersey) e dell’Isola di Man, che possono variare anche significativamente dalle norme del resto del Paese.


VOLI/RIMBORSI/PRENOTAZIONI

Si segnala che i voli sono di tipo commerciale, pertanto i biglietti saranno acquistabili direttamente tramite le compagnie aeree e non attraverso Ambasciata o Consolato Generale, presso i quali non sono quindi previste liste di prenotazione. Per informazioni su rimborsi, cambi di biglietto o altre questioni relative al volo, consigliamo di rivolgersi alla compagnia aerea.


SITUAZIONE NEL REGNO UNITO

• Situazione sanitaria

questo link (e ai link a loro volta contenuti nella pagina) si possono trovare informazioni aggiornate sulla situazione nel Regno Unito e su cosa fare nel caso in cui si presentino sintomi della malattia.

Chiunque attualmente si trovi nel Regno Unito è tenuto ad auto isolarsi per dieci giorni nel caso in cui manifestino sintomi come febbre o tosse, mentre nel caso in cui si conviva con altri il periodo di autoisolamento è di quattordici giorni dal momento in cui la prima persona presenta sintomi (per informazioni sull’auto isolamento per quanti giungano in UK dall’estero si prega di consultare l’apposito paragrafo).

È previsto l’autoisolamento per categorie particolarmente vulnerabili (chi abbia ricevuto donazioni di organi; alcune tipologie di pazienti con patologie oncologiche; pazienti con patologie respiratorie severe; pazienti a maggior rischio di infezioni perché con malattie rare, con problemi metabolici o immunodepressi; gravidanze accompagnate da problemi cardiaci congeniti o acquisiti).

Si ricorda che i cittadini europei che risiedono stabilmente nel Regno Unito hanno diritto alla medesima tutela sanitaria gratuita garantita ai cittadini britannici. Le cure sono previste – in caso di emergenza – anche per i cittadini europei che si trovino temporaneamente sul territorio britannico.

La Società dei Medici italiani nel Regno Unito, in collaborazione col Consolato Generale d’Italia a Londra, ha predisposto un elenco di risposte alle domande più frequenti sul COVID-19.

In collaborazione con la clinica italiana Dottore London e l’Italian Medical Society of Great Britain (IMSOGB), è stato attivato un servizio di consulenza dedicato a coloro che si trovino in condizioni mediche precarie: info@dottorelondon.com

• Misure di distanziamento sociale

Il governo britannico ha annunciato la progressiva rimozione delle restrizioni relative al COVID-19 in cinque fasi, fornendo “date indicative” per i traguardi che vorrebbero marcare il ritorno alla normalità:

dal 17 maggio 2021, riapertura di della maggior parte dei luoghi di aggregazione (inclusi teatri e stadi, con limiti di capacità) e delle strutture alberghiere senza restrizioni, rimozione delle limitazioni di legge alla presenza fisica sul posto di lavoro (solo per “attività essenziali”), introduzione di un limite di 30 persone per i gruppi all’aperto e della possibilità per gruppi di 6 persone o due famiglie di incontrarsi in luoghi chiusi e revoca delle restrizioni sui viaggi internazionali imposte dal Regno Unito ai residenti;

dal 19 luglio 2021, rimozione delle restrizioni al numero massimo di partecipanti all’aperto ed in luoghi chiusi, dell’obbligo di mascherina in spazi commerciali al chiuso e riapertura delle discoteche.

dal 16 agosto 2021, l’obbligo di legge di osservare un periodo di isolamento fiduciario se contattati da parte di operatori sanitari del servizio NHS Track and Trace sara’ sostituito dall’invito a sottoporsi a un tampone molecolare per i minori, per quanti non possono ricevere il vaccino per motivi clinici e per coloro che abbiano ricevuto due dosi di vaccino (a condizione che almeno 14 giorni siano trascorsi dalla somministrazione della seconda dose di vaccino e che la vaccinazione sia avvenuta nell’ambito della campagna vaccinale britannica); anche periodi di isolamento a causa dell’esposizione ad un possibile contagio avviati prima del 16 agosto potranno essere sospesi, se si soddisfano i requisiti qui sopra.

La violazione delle restrizioni sul numero massimo di persone in assembramenti all’aperto o al chiuso può portare all’uso della forza da parte della polizia per disperdere assembramenti, all’imposizione di multe (da £200 a £6400 per partecipanti ad assembramenti e di £10000 per gli organizzatori) o la possibilità di arresto e l’attivazione di procedimenti
criminali.

La violazione dell’obbligo di osservare un isolamento cautelare quando contattati da operatori sanitari del servizio NHS Track and Trace rischia multe a partire da £1000. Le segnalazioni di possibile esposizione a contagio tramite l’app “NHS COVID-19” operano su base volontaria e non sono oggetto di disposizioni di legge vincolanti ("The legal duty to self-isolate does not apply where the app notifies someone anonymously that they have been in close contact with another app user who has tested positive”). 

I trasporti pubblici britannici rimangono funzionanti, ma il governo britannico invita ad osservare distanza di sicurezza e ad evitare, se possibile, spostamenti negli orari di punta.

L’obbligo di indossare una mascherina o un altro indumento (come sciarpa o foulard) che copra naso e bocca sui mezzi di trasporto pubblico e’ venuto meno su base nazionale a partire dal 19/06/2021, ma singoli operatori possono scegliere di continuare l’obbligo (così avviene per il trasporto locale nell’area di Londra).

• Misure economiche

Il governo britannico ha annunciato una serie di misure per proteggere gli affittuari in relazione alle conseguenze del COVID-19, nonché altre misure a sostegno dell'economia, consultabili su questa pagina.


SITUAZIONE DEI TRASPORTI DAL REGNO UNITO PER L’ITALIA

Chi ha necessità di rientrare in Italia ha, attualmente, le seguenti opzioni:

 Voli aerei

Attualmente, sia Alitalia sia altre compagnie operano voli diretti verso l’Italia. I motori di ricerca Skyscanner Google flights offrono la possibilità di controllare in tempo reale la disponibilità di voli per l’Italia, con uno o più scali.

Si raccomanda in ogni caso di verificare con dovuto anticipo le disposizioni in vigore nel paese di eventuale scalo, consultando il servizio ViaggiareSicuri.it del Ministero degli Affari Esteri e verificando la situazione all'interno dei pagine web relative all'emergenza Corona virus dei singoli Stati Membri.

• In caso di cancellazioni aeree

In caso di volo cancellato, si suggerisce di mettersi in contatto con la compagnia aerea verificando lo stato del volo e richiedendo la riprenotazione sulla stessa tratta in data differente o su tratte alternative. In caso negativo, si dovrà verificare un itinerario alternativo.

Suggeriamo inoltre di prendere visione delle norme europee sulla protezione dei passeggeri all'interno dell'Unione Europeapasseggeri all'interno dell'Unione Europea.

• Rientro in treno, in auto o con trasporto marittimo

È possibile raggiungere Parigi con treno Eurostar secondo il calendario presente sul sito e proseguire per l’Italia con aereo, treno o altro mezzo. Per viaggiare con treno Eurostar è necessario dotarsi di una mascherina, si rischia altrimenti di non essere ammessi a bordo.

È possibile raggiungere la Francia attraverso il collegamento marittimo Dover - Calais. Per il transito in Francia è necessario compilare un’autodichiarazione.

Il servizio Eurotunnel Le Shuttle per l’attraversamento in auto della Manica è regolarmente attivo.


MISURE DI CONTENIMENTO ADOTTATE IN ITALIA

Il governo ha disciplinato, da ultimo con il dpcm 2 marzo 2021, le misure di contenimento valide sul territorio nazionale.

Alcune misure valide su tutto il territorio nazionale e altre che si applicano in maniera diversa alle singole Regioni, in base ad una
classificazione delle stesse legata al livello di rischio (rischio basso, medio, alto o di massima gravità, cd. aree bianche, gialle, arancioni e rosse). Nelle aree cd. bianche le attività si svolgono secondo specifici Protocolli.

La classificazione delle Regioni nei livelli di rischio è competenza del Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni. Informazioni
aggiornate sulla situazione in Italia e sulla classificazione delle Regioni sono disponibili su questa pagina del Ministero della Salute.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Informazioni aggiornate sulle misure per recarsi in Italia, nonché sulle misure in vigore sul territorio nazionale, sono disponibili a questa pagina del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

È disponibile un questionario per assistere i viaggiatori nell’identificare gli obblighi da seguire per chi viaggia dall’estero verso l’Italia, a seconda del Paese d’origine dello spostamento e delle diverse fattispecie identificate dalla normativa italiana in vigore. Il questionario ha un carattere informativo.

Prima di partire per l’Italia, si raccomanda inoltre di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione.