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29 Settembre 2025

Svizzera

TAF: RESTRIZIONE PER INFORMAZIONI DATE TRAMITE ASSISTENZA FISCALE

Nonostante una recente modifica al commento sulla convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), le informazioni ottenute tramite l'assistenza amministrativa internazionale possono essere utilizzate solo nei confronti della persona interessata. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ribadisce questo principio nel caso di una richiesta delle autorità francesi.Nel luglio 2024, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha accordato l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale alla Francia relativa a uno dei suoi cittadini. Il governo francese sospettava l'uomo, che si dichiarava domiciliato in Svizzera, di abitare in realtà nell'Esagono e di non aver dichiarato tutti i suoi conti all'estero, in particolare, in Svizzera.Una terza persona, citata nei documenti da trasmettere, ha presentato ricorso contro la decisione dell'AFC. Questa affermava che, dopo la recente modifica del commento al Modello di convenzione fiscale dell'OCSE (MC OCSE), il "principio di specialità nella sua dimensione personale" avrebbe potuto non essere rispettato. In altre parole, le autorità francesi avrebbero potuto utilizzare contro di lui le informazioni trasmesse dalla Svizzera.Impatto della modificaIn una decisione di principio pubblicata oggi, il TAF constata che la nuova versione del MC OCSE indica che le informazioni raccolte possono essere utilizzate non soltanto nei confronti della persona oggetto della richiesta di assistenza, ma anche nei confronti di altre persone.Per chiarire l'impatto di tale modifica sull'interpretazione della convenzione fra Francia e Svizzera, i giudici di San Gallo si sono basati su una sentenza del Tribunale federale. Stando a quest'ultimo, è determinante la versione del commento in vigore al momento della conclusione della convenzione.Inoltre, il principio di specialità fa parte delle regole fondamentali dell'assistenza amministrativa. La nuova versione del commento non riflette la pratica applicata dagli Stati dopo la firma della convenzione.In tali circostanze, il ricorso è parzialmente accolto e l'AFC dovrà informare Parigi della restrizione all'utilizzo delle informazioni trasmesse. (ICE BERNA)


Fonte notizia: awp/ats