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19 Maggio 2026

Algeria

IMPORTAZIONI: LA BANCA D’ALGERIA IMPONE LA DOMICILIAZIONE BANCARIA PRIMA DELLA SPEDIZIONE DELLE MERCI

Nel quadro del rafforzamento del controllo sulle operazioni di commercio estero e sui flussi finanziari legati alle importazioni, la Banca d’Algeria ha inviato nuove disposizioni alle banche intermediarie autorizzate riguardante le operazioni di importazione di beni. Si tratta dell’istruzione n. 01/2026 del 14 maggio 2026, la quale stabilisce che, d’ora in avanti, ogni domiciliazione bancaria debba essere effettuata prima della spedizione delle merci da parte del fornitore estero. Concretamente, le banche intermediarie autorizzate dovranno assicurarsi che i documenti di trasporto — polizza di carico marittima (Bill of Lading), lettera di trasporto aereo (Airway Bill), lettera di vettura internazionale (CMR) o qualsiasi altro giustificativo di spedizione — riportino una data successiva a quella della domiciliazione bancaria. Tutta la merce spedita prima dell’espletamento di questa procedura non potrà più essere oggetto di domiciliazione bancaria, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente. Questa iniziativa della Banca d’Algeria risponde a un triplice obiettivo: limitare le pratiche fraudolente legate a operazioni di importazione fittizie o sovrafatturate, prevenire i trasferimenti illegali di capitali verso l’estero sotto la copertura di transazioni commerciali e migliorare la tracciabilità degli impegni finanziari internazionali degli operatori algerini. Oltre alla verifica della data di spedizione, la Banca d’Algeria richiede agli istituti bancari di accentuare la vigilanza su tutti i documenti commerciali. Le fatture, i documenti di trasporto e ogni altra prova che permetta di confermare la realtà e la data effettiva di una spedizione saranno ormai esaminati con maggiore rigore. La Banca d’Algeria ha comunque previsto una clausola transitoria: le merci spedite verso il territorio nazionale prima della data dell’istruzione non sono soggette al nuovo obbligo. In questi casi, la data figurante sul documento di trasporto rimane l'unico elemento di riferimento. Tale disposizione evita il blocco dei carichi già in viaggio e concede agli operatori il tempo necessario per adeguare le proprie procedure alle nuove esigenze normative. (ICE ALGERI)


Fonte notizia: Stampa locale