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28 Luglio 2026

Paesi Bassi - Belgio - Lussemburgo

DEFORESTAZIONE, LA COMMISSIONE RIDISEGNA L'ELENCO DEI PRODOTTI INTERESSATI. Concia e caffè interessate dal cambiamento.

Il 13 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato due atti che intervengono sul Regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Il primo è un atto delegato che modifica l'allegato I, cioè l'elenco dei prodotti soggetti agli obblighi di due diligence. Il secondo è il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1565, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 sul funzionamento del sistema informativo. Dall'allegato I escono le pelli e i cuoi bovini, gli pneumatici rigenerati, i semi di soia, alcuni articoli in gomma vulcanizzata, le cinghie di trasmissione e i sedili per aeromobili e veicoli a motore. Entrano invece il caffè solubile, alcuni derivati dell'olio di palma e le lingue bovine congelate. Due avvertenze temporali cambiano il modo in cui queste informazioni vanno usate. La prima è che l'atto delegato non è in vigore. Come tutti gli atti delegati, è sottoposto al periodo di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio, che possono sollevare obiezioni. Fino alla scadenza di quel termine nessuna impresa può considerare acquisita l'uscita del proprio prodotto dall'elenco, e i programmi di conformità già avviati non vanno smantellati. La seconda è che i prodotti in entrata seguono un calendario proprio: gli obblighi si applicano loro dal 30 dicembre 2027, non alle scadenze generali del regolamento. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1565, che entra in vigore il 15 ottobre 2026, interviene sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni di due diligence, introduce dichiarazioni semplificate per i micro e piccoli operatori primari, disciplina le disposizioni di continuità operativa in caso di indisponibilità del sistema e aggiorna le specifiche tecniche delle interfacce automatizzate. Quest'ultimo punto interessa direttamente le imprese che hanno collegato i propri gestionali al sistema informativo, perché comporta una verifica dell'integrazione già realizzata. Le scadenze di applicazione del regolamento restano quelle fissate dalla revisione: 30 dicembre 2026 per gli operatori grandi e medi, 30 giugno 2027 per i micro e piccoli operatori. Il Regolamento (UE) 2023/1115 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento nazionale.  Redatto dal Desk Normative Tecniche UE dell'Ufficio ICE di Bruxelle, il quale resta a disposizione delle aziende italiane per ulteriori chiarimenti.  (ICE BRUXELLES)


Fonte notizia: https://environment.ec.europa.eu/news/commission-updates-product-scope-and-tools-support-eudr-2026-0