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REGOLAMENTO IMBALLAGGI APPLICABILE DA OGGI le nuove FAQ chiariscono chi risponde della conformità
Da oggi, 12 agosto 2026, si applica il Regolamento (UE) 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, che sostituisce la direttiva 94/62/CE. Il regolamento è in vigore dall'11 febbraio 2025, ma è da questa data che gli obblighi diventano esigibili per gli operatori economici. In coincidenza con la scadenza la Commissione europea ha pubblicato la seconda edizione delle domande frequenti sul regolamento, curata dalla direzione generale Ambiente, che aggiorna la versione di marzo 2026 e segnala i punti modificati. La risposta di maggiore rilievo a cui la FAQ da risposta riguarda ciò che accade da oggi ai prodotti il cui imballaggio non è conforme al Regolamento. La Commissione esclude il blocco del mercato chiarendo che l'applicazione degli obblighi non deve perturbare i flussi commerciali, le catene di fornitura o l'accesso dei consumatori ai beni. In base all'articolo 62 del regolamento, lo Stato membro che rilevi una non conformità deve anzitutto avvertire per dare la possibilità di adottare misure correttive. Solo se la non conformità persiste lo Stato membro può vietare, richiamare o ritirare l'imballaggio. Le autorità di vigilanza del mercato, precisa il documento, dovrebbero sostenere gli operatori nell'adeguamento anziché seguire un approccio orientato alla sanzione, ricorrendo a richieste di informazioni e di azione correttiva con tempi ragionevoli di adattamento. Il requisito sostanziale che scatta con la data di applicazione è il limite alle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche negli imballaggi a contatto con gli alimenti, previsto dall'articolo 5, paragrafo 5. Riciclabilità e contenuto riciclato non sono quindi adempimenti immediati, mentre le prescrizioni su riciclabilità, obiettivi di contenuto riciclato, divieti di determinati formati monouso e obiettivi di riutilizzo operano più avanti e gradualmente entro il 2030. Sulla dichiarazione di conformità la Commissione introduce una precisazione con effetti diretti sull'export. Il documento va redatto nelle lingue dello Stato membro in cui l'imballaggio è immesso o messo a disposizione sul mercato, affinché l'autorità di vigilanza possa verificarlo su richiesta, secondo l'articolo 39, paragrafo 2. Un'impresa italiana che serve più mercati deve quindi predisporre la dichiarazione nelle lingue di destinazione e non nella sola lingua italiana. Le FAQ sono un documento interpretativo privo di valore normativo, e la Commissione precisa di non essere responsabile delle conseguenze derivanti dal loro riutilizzo. Restano tuttavia il riferimento più aggiornato per l'applicazione pratica del regolamento. Redatto dal Desk Normative Tecniche UE (ICE BRUXELLES)
Fonte notizia: https://data.europa.eu/doi/10.2779/4868962
