24/09/2026    -    24/09/2026

Parigi, Francia

ITALIAN EYEWEAR EXHIBITION - IEE PARIGI 2026

Mostre autonome
Occhialeria


Offerta ICE-Agenzia


L'Agenzia ICE ha ideato un allestimento che consentirà a ogni partecipante di esporre una selezione di articoli (nel numero massimo di 10 occhiali) e di favorire l'incontro tra i rappresentanti aziendali e gli operatori francesi e dei paesi limitrofi.

L'Ufficio ICE di Parigi, con l'ausilio di un'agenzia di comunicazione specializzata, prevede momenti artistici di animazione della serata che esalteranno l'eccellenza dell'occhialeria Made in Italy, nonchè un cocktail party.

Nello specifico, alle aziende italiane partecipanti all'Italian Eyewear Exhibition Parigi 2026 saranno offerti i seguenti servizi:

  • postazione espositiva (tavolo, display, sedute);
  • azioni di comunicazione per la promozione dell'evento e della presenza delle aziende italiane;
  • assistenza in loco, servizio di hostess/steward e di interpretariato generalizzato;
  • incoming di operatori del settore provenienti da Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi;
  • opportunità di networking e incontri B2B con gli operatori invitati.

ANFAO affiancherà l'attività di promozione, invito e recall dell'iniziativa presso i media di settore, le associazioni e gli operatori della distribuzione francese e dei paesi limitrofi.

Il costo della partecipazione all'iniziativa è stabilito in complessivi EUR 750,00 + IVA.

Sono a carico delle imprese partecipanti le spese relative ad assicurazione, trasporto e movimentazione del campionario, viaggio, vitto e alloggio del proprio personale e ogni servizio non previsto nella presente circolare.

Le aziende partecipanti dovranno garantire la presenza per l'intera durata della manifestazione, anche attraverso propri rappresentanti locali o personale appositamente ingaggiato in grado di intraprendere le necessarie attività promozionali e commerciali. Non sarà quindi permessa la partecipazione tramite hostess. Il mancato presidio dello spazio assegnato, la mancata esposizione del campionario e la mancata partecipazione alle attività equivarranno a rinuncia oltre i termini ai fini dell’applicazione della penale.

L’Agenzia ICE si riserva la possibilità di annullare l’iniziativa o di modificarne le modalità di attuazione a qualsiasi stadio di organizzazione.

MISURE DI PREMIALITÀ E VALORIZZAZIONE PROMOZIONALE (D.L. 62/2026 - DELIBERA CdA ICE N. 761/26)

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 5, del Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62, l’Agenzia ICE ha introdotto specifiche misure di favore a beneficio delle aziende che abbiano adottato politiche organizzative orientate alla maternità, alla paternità, alla genitorialità e alle esigenze di cura.

1. Benefici applicabili alla presente iniziativa

Per la presente manifestazione, le aziende in possesso delle certificazioni vigenti in materia di conciliazione e genitorialità, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, potranno accedere alle seguenti agevolazioni:

  • Precedenza nella graduatoria di ammissione, nel limite di una singola postazione per azienda.

2. Adempimenti per le imprese e modalità di accesso

Per poter beneficiare delle predette misure di valorizzazione, le aziende interessate dovranno dichiarare il possesso dei requisiti all'atto della domanda di adesione. A tal fine, sarà necessario produrre un'idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando il modello allegato alla presente circolare), indicando obbligatoriamente i seguenti dati della certificazione:

  • Tipologia di certificazione e numero del certificato;
  • Organismo di certificazione accreditato che ha rilasciato il titolo;
  • Data di rilascio e data di scadenza (in corso di validità);
  • Stato della certificazione ed eventuale campo di applicazione;
  • Esplicita dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione o revoca.

Si precisa che l’Agenzia ICE procederà a effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il rilascio di dichiarazioni mendaci o false attestazioni comporta la decadenza immediata dai benefici eventualmente concessi, ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.