BANGKOK, Thailandia
PADIGLIONE NAZIONALE A GASTECH 2026
Partecipazione collettiva a fiere
Oil & Gas
Modalità di adesione
Le candidature potranno essere inviate via PEC dalle ore 9:00 di giovedì 30 aprile 2026 alle ore 23:59 di giovedì 14 maggio 2026 nelle forme e modalità di seguito riportate:
1. Compilare la Scheda di Adesione Online cliccando sul pulsante blu “PER ADERIRE CLICCA QUI”. Per poter aderire è necessario essere registrati sul sito dell’ICE–Agenzia. Qualora non lo siate, accedete alla pagina https://www.ice.it/it/area-clienti/registrati.
A seguito della compilazione della scheda online, un riepilogo in PDF verrà trasmesso sulla casella di posta elettronica aziendale unitamente agli altri documenti da inviare.
N.B. Il bottone "Per aderire clicca qui" sarà attivo già a partire dalla pubblicazione della circolare. TUTTAVIA, LE PEC DOVRANNO ESSERE INVIATE A PARTIRE DALLE ORE 9:00 DEL 30 APRILE 2026.
2. Inviare da PEC aziendale a PEC innovazione@cert.ice.it, specificando nell'oggetto "Partecipazione collettiva alla fiera GASTECH 2026 - NOME AZIENDA", i tre documenti seguenti :
- Scheda di adesione in formato pdf, firmata dal legale rappresentante o da un rappresentante aziendale autorizzato;
- Regolamento ICE-Agenzia allegato, firmato per accettazione dal legale rappresentante o da un rappresentante aziendale autorizzato;
- Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell’evento rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy, compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante o da un rappresentante aziendale autorizzato.
Non verranno prese in considerazione:
- le PEC inviate prima della data indicata;
- le candidature pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell'ICE, nemmeno se presentate per il tramite della candidatura di un soggetto associativo;
- le candidature presentate da aziende che abbiano fatto NO SHOW a manifestazioni ICE nei precedenti 6 mesi.
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L'accettazione della candidatura avverrà solo ed esclusivamente tramite comunicazione di ammissione inviata a mezzo PEC da ICE Agenzia.
Una volta trasmessa la lettera ufficiale di ammissione, le aziende avranno tempo 10 giorni di calendario (inclusi sabati, domeniche e festivi) per inviare formale rinuncia.
La conferma tacita o esplicita delle condizioni indicate nella lettera di ammissione implica l'impegno da parte delle aziende partecipanti a presidiare la postazione assegnata, con almeno un proprio delegato o con un rappresentante locale, per l'intera durata della manifestazione.
MISURE STRAORDINARIE DELL'AGENZIA ICE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEI TERRITORI ALLUVIONATI DELLA CALABRIA, SARDEGNA E SICILIA
A seguito degli ingenti danni arrecati ai territori delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia dalle recenti alluvioni causate dal ciclone “Harry”, si informa che il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ICE ha approvato la Delibera n. 752/26, relativa alle misure straordinarie di sostegno in favore delle imprese colpite dagli eventi calamitosi.
In tale ambito, la postazione espositiva allestita sarà concessa A TITOLO GRATUITO all’azienda ammessa alla partecipazione, danneggiata dagli eventi climatici e con sede operativa e/o produttiva nei Comuni interessati , il cui elenco - che potete trovare al link sotto riportato- è allegato all’Ordinanza del Capo della Protezione Civile (OCDPC) n. 1180 del 30 gennaio 2026.
Al fine di poter beneficiare delle suddette misure di sostegno, le imprese aventi sede nei Comuni interessati dovranno trasmettere:
1. Autocertificazione (In allegato) ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000, attestante che:
- l’azienda opera in un’area per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- l’azienda risultava attiva al momento dell’evento calamitoso;
- l’azienda ha subìto danni materiali comprovati direttamente riconducibili all’alluvione (Agenzia ICE si riserva di richiedere documenti comprovanti i danni subiti);
- Il legale rappresentante dell’azienda è pienamente consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del Decreto Legislativo n.455/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni.
2. Visura camerale;
3. Copia del documento d’identità del legale rappresentante in mancanza di firma digitale.
Le candidature verranno valutate e le ammissioni saranno effettuate secondo i seguenti criteri, in ordine di importanza:
1) attinenza del core business alle tematiche della fiera;
2) ordine cronologico di ricezione della PEC con la documentazione completa.
NOTA BENE
Per il giorno e l'orario di arrivo delle PEC, farà fede il sistema di posta elettronica certificata di ICE Agenzia.
Rinuncia e Penale Applicabile
Secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento ICE-Agenzia, nel caso di rinuncia oltre il termine dei 10 gg di calendario previsti dalla ricezione dell'ammissione ufficiale, sarà richiesto all'azienda di pagare:
- una penale pari al 15% del valore della quota di partecipazione se la postazione potrà essere riassegnata ad altra azienda;
- l'intero ammontare del valore della quota di partecipazione qualora la postazione non potesse essere riassegnata.
I cittadini italiani sono esentati dall'ottenimento del visto di ingresso per soggiorni turistici non superiori a 60 (sessanta) giorni, che possono essere estesi, una volta nel Paese, di ulteriori 30 (trenta) giorni.
Per usufruire dell'esenzione dal visto occorre esibire, all’ingresso nel Paese, la prova di un titolo di viaggio di uscita dalla Thailandia, entro i 60 giorni dall’arrivo. Le Autorità di immigrazione si riservano inoltre di poter richiedere la documentazione attestante idonei mezzi di sussistenza per la permanenza nel Paese. E' possibile usufruire dell'esenzione da visto per turismo fino a un massimo di due volte in un anno di calendario. Per i dettagli, si rimanda al sito dell'Ambasciata Thailandese a Roma: https://www.thaiembassy.it/index.php
Per i soggiorni a scopo turistico, maggiori di 60 (sessanta) giorni, rimane necessario il rilascio del visto.
Dal 1 gennaio 2025, la Thailandia ha esteso - a tutte le sue 94 Ambasciate e Consolati Generali nel mondo - un servizio di visto online, denominato "e-Visa", già disponibile in Italia, dal novembre del 2022: per richiedere il visto, occorre iscriversi e caricare la necessaria documentazione sulla piattaforma online https://thaievisa.go.th
Si raccomanda di presentare la domanda con almeno 15 giorni di anticipo, rispetto alla data prevista di arrivo in Thailandia.
L’intera procedura, compreso il pagamento, sarà svolta all’interno della piattaforma, senza necessità di portare il passaporto presso gli Uffici di rappresentanza thailandesi in Italia. Una volta approvato il visto, il richiedente riceverà una notifica via mail, con la quale potrà scaricare e stampare la conferma dell’approvazione del visto.
MODULO "THAILAND DIGITAL ARRIVAL CARD (TDAC)"
A partire dal 1 maggio 2025, tutti i viaggiatori non thailandesi che facciano ingresso in Thailandia - via aerea, via terra o via mare - devono aver completato, nei 3 giorni (72 ore) antecedenti l'ingresso nel Paese, il modulo online denominato "Thailand Digital Arrival Card (TDAC)", accessibile al seguente link: https://tdac.immigration.go.th/arrival-card/#/home
Una volta completato il formulario online, i passeggeri dovranno scaricare la "Card" di conferma, che andrà mostrata alle Autorità di Frontiera (Immigration Bureau), durante i controlli del passaporto. Una guida all'utilizzo del TDAC è disponibile al seguente link: https://tdac.immigration.go.th/manual/en/ . Si sottolinea che il TDAC non va confuso con il visto e il possesso del relativo codice QR non equivale all'autorizzazione all'ingresso in territorio thailandese.
ALTRE INFORMAZIONI E DIVIETO DI "VISA RUN"
La permanenza oltre i termini consentiti dal visto è considerata reato e può comportare l’arresto, l’incarcerazione e la formale espulsione, a spese dello straniero.
Per quanti provengano dagli Stati confinanti ed entrino in Thailandia attraverso i valichi di terra, si raccomanda di verificare l’effettiva apposizione del timbro di ingresso sul passaporto da parte delle Autorità thailandesi di frontiera. In episodi recenti, i connazionali che siano risultati privi del suddetto timbro, sono stati costretti, prima di poter rimpatriare, a ritornare a proprie spese alla frontiera terrestre che avevano attraversato per effettuare la prevista timbratura del passaporto. In altri casi, connazionali privi di regolare visto/timbratura di ingresso sono stati sottoposti a procedimenti penali per reato di immigrazione clandestina e formale espulsione mediante l'Immigration Bureau della polizia thailandese.
In base alla disciplina locale in materia di Immigrazione, non è consentito utilizzare il sistema di uscire e rientrare dal Paese a distanza di poche ore o giorni (c.d. "Visa Run"), al fine di ottenere un nuovo visto di permanenza. In caso di giudicate violazioni, l'eventuale decisione delle Autorità di Frontiera Thai di negare l'ingresso in Thailandia non è il più delle volte derogabile, né modificabile con un intervento dell'Ambasciata.