09/07/2021    -    11/07/2021

Pescara, Italia

INCOMING E AZIONI COLLATERALI A “PHENOMENA" PESCARA 2021

Missioni in Italia
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI (BORSE E SCARPE); DESIGN (COMPLEMENTI DI ARREDO E OGGETTISTICA, GIOIELLI); AGROLIMENTARE E VINI


Modalità di adesione


PARTECIPAZIONE GRATUITA

Le aziende interessate dovranno inviare per posta certificata all'indirizzo coord.promozione@cert.ice.it i seguenti documenti debitamente compilati, firmati e timbrati dal legale rappresentante entro il 27 aprile 2021: scheda di adesione, regolamento Agenzia ICE e requisiti di ammissibilità, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, unitamente alla fotocopia di un documento di identità di chi sottoscrive i documenti. Ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento Generale" dell'Agenzia ICE allegato, data la ristrettezza dei tempi di realizzazione, il termine di rinuncia alla partecipazione viene ridotto a 2 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa. In caso di rinuncia comunicata oltre i due giorni, è previsto il pagamento di una penale pari all'importo dell'agevolazione figurativa de minimis comunicato con la lettera di ammissione.

Considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria, l'Agenzia ICE si riserva la possibilità di annullare l'iniziativa in qualsiasi stadio dell’organizzazione.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei confronti di Agenzia ICE, anche se presentate da organismi associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative di Agenzia ICE. L’ammissione alla partecipazione è subordinata alla selezione di IFTA che valuterà le richieste, fino a un massimo di 60 sulla base delle collezioni/ produzioni presentate (agroalimentare e vini, abbigliamento e accessori, design).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La lingua di lavoro dei b2b sarà l’inglese. *Il servizio di interpretariato è previsto principalmente a favore dei buyer stranieri e non è da considerarsi esclusivo né personalizzato per le aziende italiane partecipanti. Con successive comunicazioni saranno fornite tutte le informazioni di carattere operativo necessarie.

Facciamo presente che l'Agenzia ICE non può garantire il buon esito degli incontri che avranno luogo, in quanto i buyer esteri rispondono a proprie politiche commerciali dettate dalla domanda del mercato interno di loro riferimento; l'Agenzia-ICE non potrà intervenire sulle condizioni commerciali eventualmente proposte da parte dei buyer le cui scelte saranno determinate dall'intesa commerciale che potrà essere raggiunta tra l'azienda italiana e i delegati.

*APPLICAZIONE DEL "DE MINIMIS

APPLICAZIONE DEL "DE MINIMIS" Il Regolamento CE n. 1407/2013 stabilisce che gli aiuti di Stato alle imprese, in grado di falsare la concorrenza e pregiudicare gli equilibri del mercato interno sono vietati. Il regime "de minimis" è una modalità semplificata attraverso la quale la Commissione Europea autorizza l'istituzione da parte degli Stati Membri di alcuni tipi di aiuti per le imprese, ritenuti di importanza minore e non in grado di incidere in modo significativo sulla concorrenza. Il regolamento CE n.140/2013 stabilisce che non sono ritenuti aiuti all'esportazione i costi di partecipazione a fiere commerciali per il lancio di nuovi prodotti o per il lancio di prodotti preesistenti su un nuovo mercato, qualora non sia superata la soglia dei 200.000 euro corrispondente a tre esercizi finanziari. Il riconoscimento delle agevolazioni in "regime de minimis" alle imprese è subordinato alla previa verifica nel "Registro nazionale degli Aiuti di Stato" del rispetto della soglia massima prevista per ciascuna azienda (€ 200.000 nell'arco di tre anni) e dei requisiti di ammissibilità previsti dal PES II. Qualora l'azienda abbia superato tale massimale non potrà essere concessa l'agevolazione in regime "de minimis" e verrà quindi applicata la quota di partecipazione ordinaria. A campione, l’ICE-Agenzia può effettuare una verifica sia sull’ammissibilità dei requisiti, sia sul rispetto della soglia prevista di 200.000,00 euro degli aiuti de minimis.